REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI
DELLE SCUOLE COMUNALI DI LUGANO
COMPRENSORIO DI LORETO
Capitolo I: ASSEMBLEA
Art. 1 Scopo
L'Assemblea dei genitori ha lo scopo
di partecipare alla conduzione dell'lstituto scolastico al fine di perseguire
le finalità espresse dall'art. 2 della legge della scuola.
Art. 2 Composizione
L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i
detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti al comprensorio di
Loreto.
Art. 3 Compiti
L'Assemblea dei genitori:
a)
approva
il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
b)
formula
all'attenzione degli altri organi dell'lstituto le richieste dei genitori;
c)
favorisce
i rapporti fra le diverse componenti della scuola;
d)
esprime
l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
e)
delibera
sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
f)
promuove
serate informative per approfondire la conoscenza dei vari problemi inerenti le
scuole e collabora nell'attività culturale e sociale dell'lstituto;
g)
designa
nell'ambito del comitato i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti
ai genitori;
h)
elegge
il comitato.
Art. 4 Riunioni
L'Assemblea
ordinaria si riunisce entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico dietro convocazione
del comitato.
Essa deve essere convocata almeno 10 giorni prima.
I lavori Assembleari sono diretti da
un presidente del giorno.
L' Assemblea può riunirsi anche in
forma straordinaria su richiesta di almeno 5 membri del comitato o di almeno il
10% dei membri.
Art. 5 Deliberazioni
L'Assemblea può deliberare, per quanto
concerne le trattande all'ordine del giorno, se presente almeno 1/5 dei membri.
In caso di
insufficienza del numero dei membri presenti, l'Assemblea può essere
riconvocata lo stesso giorno. In tal caso è valida qualunque sia il numero dei
membri presenti.
Le decisioni
sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto
del presidente del giorno.
Su oggetti non
previsti dall'ordine del giorno può deliberare solo se presente la metà più uno
degli aventi diritto di voto.
Art. 6 Diritto
di voto
Ogni detentore dell'autorità parentale
ha diritto ad un voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano
l'lstituto. In caso di impossibilità nel partecipare è data facoltà al genitore
presente, mediante delega scritta, di rappresentare pure il coniuge assente.
Art. 7 Espressione
del voto
Di regola il voto è espresso in forma
palese.
Su richiesta anche di un solo membro,
il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.
Art. 8 Elezioni
Le candidature dei membri del comitato
devono essere presentate per iscritto al presidente uscente prima
dell'Assemblea o, al più tardi, all'inizio della trattanda.
I candidati devono dichiarare
I'accettazione o meno della candidatura.
Sono eletti i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità gli scrutatori procedono
all'estrazione a sorte.
Capitolo II: COMITATO
Art. 9 Composizione
comitato
II comitato è l'organo esecutivo
dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso i terzi.
Il comitato è composto da un massimo
di 9 membri.
Ogni ordine di scuola è rappresentato
da almeno 2 membri.
I membri del comitato rimangono in
carica 1 anno e sono rieleggibili.
II comitato nel suo interno, elegge il
presidente, il segretario e il cassiere.
Art. 10 Compiti
II comitato:
-
attua
le decisioni prese dall'Assemblea;
-
formula
proposte da sottoporre all'Assemblea;
-
convoca
le assemblee;
-
rende
conto all'Assemblea dell'attività svolta.
Art. 11 Il
Presidente
II presidente:
-
convoca
le riunioni del comitato;
-
dirige
e coordina l'attività del comitato.
Art. 12 Finanziamento
L'esplicazione dei compiti
amministrativi e le attività dell'Assemblea sono finanziati tramite contributi
volontari, donazioni e ogni altro contributo (ad es. tramite richiesta di contributi
a enti pubblici e privati).
Art. 13 Scioglimento
In caso di scioglimento i beni saranno
devoluti in beneficenza in favore di Istituti aventi come scopo l'aiuto ai
bambini bisognosi.
Approvato dalla 1a. Assemblea
ordinaria del comprensorio di Loreto.