Statuti

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI
DELLE SCUOLE COMUNALI DI LUGANO
COMPRENSORIO DI LORETO

Capitolo I: ASSEMBLEA


Art. 1    Scopo

L'Assemblea dei genitori ha lo scopo di partecipare alla conduzione dell'lstituto scolastico al fine di perseguire le finalità espresse dall'art. 2 della legge della scuola.

Art. 2    Composizione

L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti al comprensorio di Loreto.

Art. 3    Compiti

L'Assemblea dei genitori:
a)    approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
b)    formula all'attenzione degli altri organi dell'lstituto le richieste dei genitori;
c)    favorisce i rapporti fra le diverse componenti della scuola;
d)    esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
e)    delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
f)     promuove serate informative per approfondire la conoscenza dei vari problemi inerenti le scuole e collabora nell'attività culturale e sociale dell'lstituto;
g)    designa nell'ambito del comitato i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
h)    elegge il comitato.

Art. 4    Riunioni

L'Assemblea ordinaria si riunisce entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico dietro convocazione del comitato.
Essa deve essere  convocata almeno 10 giorni prima.
I lavori Assembleari sono diretti da un presidente del giorno.
L' Assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta di almeno 5 membri del comitato o di almeno il 10% dei membri.

Art. 5    Deliberazioni

L'Assemblea può deliberare, per quanto concerne le trattande all'ordine del giorno, se presente almeno 1/5 dei membri.
In caso di insufficienza del numero dei membri presenti, l'Assemblea può essere riconvocata lo stesso giorno. In tal caso è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.
Su oggetti non previsti dall'ordine del giorno può deliberare solo se presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Art. 6    Diritto di voto

Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto ad un voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano l'lstituto. In caso di impossibilità nel partecipare è data facoltà al genitore presente, mediante delega scritta, di rappresentare pure il coniuge assente.

Art. 7    Espressione del voto

Di regola il voto è espresso in forma palese.
Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

Art. 8    Elezioni

Le candidature dei membri del comitato devono essere presentate per iscritto al presidente uscente prima dell'Assemblea o, al più tardi, all'inizio della trattanda.
I candidati devono dichiarare I'accettazione o meno della candidatura.
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità gli scrutatori procedono all'estrazione a sorte.

Capitolo II: COMITATO


Art. 9    Composizione comitato

II comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso i terzi.
Il comitato è composto da un massimo di 9 membri.
Ogni ordine di scuola è rappresentato da almeno 2 membri.
I membri del comitato rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili.
II comitato nel suo interno, elegge il presidente, il segretario e il cassiere.

Art. 10   Compiti

II comitato:
-       attua le decisioni prese dall'Assemblea;
-       formula proposte da sottoporre all'Assemblea;
-       convoca le assemblee;
-       rende conto all'Assemblea dell'attività svolta.

Art. 11   Il Presidente

II presidente:
-       convoca le riunioni del comitato;
-       dirige e coordina l'attività del comitato.

Art. 12   Finanziamento

L'esplicazione dei compiti amministrativi e le attività dell'Assemblea sono finanziati tramite contributi volontari, donazioni e ogni altro contributo (ad es. tramite richiesta di contributi a enti pubblici e privati).

Art. 13   Scioglimento

In caso di scioglimento i beni saranno devoluti in beneficenza in favore di Istituti aventi come scopo l'aiuto ai bambini bisognosi.

Approvato dalla 1a. Assemblea ordinaria del comprensorio di Loreto.